STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“BANDA
CITTADINA DI MUGGIA – AMICI DELLA MUSICA”
Costituzione - Denominazione – Sede
Art.
1. L’Associazione
Culturale “Banda Cittadina di Muggia – Amici della Musica”, con sede nel Comune
di Muggia, provincia di Trieste, in Piazza delle Repubblica 4, con codice
fiscale 90106210322, è una libera associazione apolitica, apartitica e senza
alcun indirizzo religioso.
Art.
2.
L’Associazione Culturale “Banda Cittadina di Muggia”, più avanti chiamata per
brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità
sociale a favore degli associati e di terzi.
Finalità e attività
Art.
3. L’Associazione persegue le finalità di rappresentare musicalmente il Comune
di Muggia, di diffondere l’arte e la cultura musicale, anche locale, in
particolare attraverso l’esperienza orchestrale. L’Associazione crede nella
funzione sociale di aggregazione e crescita personale che l’attività musicale
svolge e promuove lo scambio culturale su temi musicali anche con analoghe realtà
di paesi stranieri, integrando nel proprio organico musicisti di altre
nazionalità.
Art.
4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che
vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: organizzazione di
concerti, organizzazione di una scuola di musica, organizzazione di seminari e
manifestazioni musicali, organizzazione di attività di carattere sociale
inerenti alla musica, quali corsi propedeutici rivolti ai giovanissimi o ai
diversamente abili, apporto di idee e suggerimenti al fine di promuovere
manifestazioni organizzate di concerto con l’Amministrazione Comunale di Muggia
e la Provincia di Trieste, edizione di stampe periodiche e non e comunque
effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al
precedente articolo.
Art.
5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire
anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con
enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie,
promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire
risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento
dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie
e strumentali ai fini istituzionali.
Soci
Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro, italiani o stranieri,
che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al
pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Assemblea.
Sarà facoltà dell’Assemblea decidere di non prevedere quote associative.
Art. 7. La domanda di
ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Per i minorenni la domanda di ammissione a
socio deve essere presentata da chi esercita la potestà genitoriale. Il
Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione
dell’aspirante.
Art. 8. Il rigetto della domanda di
iscrizione deve essere comunicato all'interessato per iscritto entro 15 giorni
dalla riunione del Consiglio, specificandone i motivi.
Art. 8 bis. Possono essere nominati Soci
Onorari personalità musicali di spicco di qualunque nazionalità, o soci che si
siano distinti per la loro attività a favore dell’Associazione. Il Socio
Onorario non paga alcuna quota di associazione ed ha diritto al voto. La nomina
a Soci Onorari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Diritti e doveri dei soci
Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il
diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative
dell’Associazione. I soci maggiorenni hanno il diritto di partecipare con
diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di
svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre,
il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni,
dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare
le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite
dagli aderenti sono prevalentemente
gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e
autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.
Art. 10.
La
qualità di socio si perde:
a)
per decesso; b)per morosità nel pagamento della quota
associativa, se prevista; c)dietro presentazione di dimissioni scritte o per
recesso volontario; e) per esclusione.
Perdono la qualità
di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina
e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme
statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si
mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci
nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di
esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte
della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio
escluso ha 30 giorni di tempo per fare
ricorso all’Assemblea.
Art.
11. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le
persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei
termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e
passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono
di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Organi sociali e cariche
elettive
Art.
12. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Consiglio
Direttivo; il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Assemblea dei soci
Art.
13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci maggiorenni.
L’Assemblea viene convocata dai Consiglieri, almeno una volta l’anno, entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del
bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea
viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità
o quando ne è fatta richiesta motivata
da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in
carica. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in
seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e
l’ora della seconda convocazione. Le Assemblee, sia ordinarie che
straordinarie, sono convocate mediante uno o più dei seguenti mezzi: invio di
lettera non raccomandata, posta elettronica o comunicazione scritta consegnata
a mano, e comunque a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di
giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 7 giorni prima del giorno previsto.
La convocazione dell’Assemblea se possibile sarà anche pubblicata sul sito web
dell’Associazione ed esposta in maniera visibile nella sala prove e nella
scuola di musica. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e
sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del
dibattimento.
Art.
14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art.
15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la
deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per
delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le
deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art.
16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano
la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si
procede normalmente per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente
esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito
verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art.
17.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: discute ed approva il bilancio
preventivo e il bilancio/rendiconto economico e finanziario consuntivo; procede
alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive, esclusa la Commissione Artistica,
determinandone previamente il numero dei componenti; determina l’ammontare
delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; discute e
approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il
funzionamento dell’Associazione; delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10; discute e decide su
tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello
Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del
patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in
presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione e qualsiasi
sia il numero dei partecipanti in seconda convocazione, con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e
devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti.
Consiglio Direttivo
Art.
19. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri, nominati dall’Assemblea; esso
dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Art.
20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia
materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei
consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta
a mezzo lettera non raccomandato o posta elettronica o comunicazione scritta
consegnata a mano almeno 7 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei
consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque
riguardanti le persone.
Art.
21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la
realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per
statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico: elegge tra i
propri componenti il Presidente e lo revoca; elegge tra i propri componenti il
Vicepresidente e lo revoca; nomina il Tesoriere e il Segretario; attua tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l’esecuzione dei
deliberati dell’Assemblea; propone all’Assemblea il programma annuale di
attività; presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione
morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui
devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per
capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso; conferisce
procure generali e speciali; propone all’Assemblea i Regolamenti per il
funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o
respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i
provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine
all’esclusione dei soci come da Art. 10.
Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o
più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla
graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice
elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Presidente
Art.
23. Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri eletti
dall’Assemblea. Il Presidente è il
legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura
in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti
di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di
nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a
qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può
delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o
impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In
casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli
alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per
fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde
personalmente il Presidente.
Presidente Onorario
Art. 24.
carica
destinata al Sindaco pro-tempore del Comune di Muggia che avrà facoltà di
nominare o revocare un membro del Consiglio Direttivo.
Vicepresidente
Art. 25. Viene eletto dal
Consiglio Direttivo tra i suoi membri eletti dall’Assemblea. Sostituisce il
Presidente in caso di suo impedimento e ne svolge tutte le mansioni.
Tesoriere
Art. 26.
Viene
nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri eletti dall’Assemblea. Il
Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria
dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri
contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base
delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al
Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi
compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di
traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi
operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma
libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite
massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Segretario
Art. 27. Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri
eletti dall’Assemblea. Il Segretario è il responsabile della redazione dei
verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi
libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Cura l’archivio
dell’Associazione.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art.28.
Il
collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo
amministrativo-finanziario. Esso è formato da due membri nominati
dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità,
non necessariamente aderenti all’Associazione. Il collegio rimane in carica per lo
stesso tempo del Consiglio Direttivo.
Art. 29.
Il
Collegio dei Revisori, annualmente verifica la regolare tenuta delle scritture
contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo
e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta
relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige
verbale da trascrivere in apposito libro.
Collegio dei Probiviri
Art. 30. Il collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno
di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole
compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione. E’ composto da tre
componenti che rimangono in carica a vita, salvo dimissioni. Inizialmente ognuno
dei membri rappresenta una delle Associazioni che si sono adoperate
fattivamente per la costituzione dell’Orchestra. I componenti sono il Sig.
Adelio Sfetez in rappresentanza dell’Associazione Folkloristica “Ongia”, il
Sig. Paolo Furlani
in rappresentanza della Banda “Bulli e Pupe” ed il Sig. Cristiano Velicogna
in rappresentanza della Accademia Regionale di Strumenti a Fiato “Serenade
Ensamble”. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del
Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti. Il Collegio dei Probiviri decide,
senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da
parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il loro lodo
arbitrale è inappellabile; Inoltre il Collegio fornisce parere obbligatorio, ma
non vincolante, sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio
nei casi previsti dall’art. 10.
In caso di morte o dimissioni di uno dei membri la sua
sostituzione avverrà con elezione durante la prima Assemblea.
Patrimonio, esercizio
sociale e bilancio
Art. 31. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Entro il 30 aprile
di ogni anno il Consiglio, unitamente
alla relazione del Collegio dei Revisori presenta per
l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto
economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i
beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per
l’anno in corso.
Art. 32. Le entrate dell’Associazione sono costituite da: quote
associative e contributi di simpatizzanti; contributi di privati, dello Stato,
di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni e lasciti
testamentari; entrate derivanti da
prestazioni di servizi convenzionati; proventi
delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento; ogni altra entrata compatibile con le
finalità dell’ associazionismo di promozione sociale. I proventi delle varie
attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in
forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a
favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 33.
Il
patrimonio sociale è costituito da: beni mobili; azioni, obbligazioni ed altri
titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri
accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le
leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità
dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni,
esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà
dell’Associazione.
Scioglimento
dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 35.
Lo
scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in
forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto. In caso di
scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito
l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra
associazione con finalità analoghe o a fini di
utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In
nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art. 36. Il presente Statuto deve essere osservato come atto
fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto
si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.