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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

“BANDA CITTADINA DI MUGGIA – AMICI DELLA MUSICA”

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. L’Associazione Culturale “Banda Cittadina di Muggia – Amici della Musica”, con sede nel Comune di Muggia, provincia di Trieste, in Piazza delle Repubblica 4, con codice fiscale 90106210322, è una libera associazione apolitica, apartitica e senza alcun indirizzo religioso.

Art. 2. L’Associazione Culturale “Banda Cittadina di Muggia”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3. L’Associazione persegue le finalità di rappresentare musicalmente il Comune di Muggia, di diffondere l’arte e la cultura musicale, anche locale, in particolare attraverso l’esperienza orchestrale. L’Associazione crede nella funzione sociale di aggregazione e crescita personale che l’attività musicale svolge e promuove lo scambio culturale su temi musicali anche con analoghe realtà di paesi stranieri, integrando nel proprio organico musicisti di altre nazionalità.

Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: organizzazione di concerti, organizzazione di una scuola di musica, organizzazione di seminari e manifestazioni musicali, organizzazione di attività di carattere sociale inerenti alla musica, quali corsi propedeutici rivolti ai giovanissimi o ai diversamente abili, apporto di idee e suggerimenti al fine di promuovere manifestazioni organizzate di concerto con l’Amministrazione Comunale di Muggia e la Provincia di Trieste, edizione di stampe periodiche e non e comunque effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro, italiani o stranieri, che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione  esclude  la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Assemblea. Sarà facoltà dell’Assemblea decidere di non prevedere quote associative.

Art. 7.  La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Per i minorenni la domanda di ammissione a socio deve essere presentata da chi esercita la potestà genitoriale. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato all'interessato per iscritto entro 15 giorni dalla riunione del Consiglio, specificandone i motivi.

Art. 8 bis. Possono essere nominati Soci Onorari personalità musicali di spicco di qualunque nazionalità, o soci che si siano distinti per la loro attività a favore dell’Associazione. Il Socio Onorario non paga alcuna quota di associazione ed ha diritto al voto. La nomina a Soci Onorari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione. I soci maggiorenni hanno il diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

I soci  hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono  prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

a)       per decesso; b)per morosità nel pagamento della quota associativa, se prevista; c)dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario; e) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per  fare ricorso all’Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci maggiorenni. L’Assemblea viene convocata dai Consiglieri, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o  quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante uno o più dei seguenti mezzi: invio di lettera non raccomandata, posta elettronica o comunicazione scritta consegnata a mano, e comunque a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 7 giorni prima del giorno previsto. La convocazione dell’Assemblea se possibile sarà anche pubblicata sul sito web dell’Associazione ed esposta in maniera visibile nella sala prove e nella scuola di musica. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre  in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.  È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico e finanziario consuntivo; procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive, esclusa la Commissione Artistica, determinandone previamente il numero dei componenti; determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; delibera sulle responsabilità dei Consiglieri; decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10; discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione e qualsiasi sia il numero dei partecipanti in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo lettera non raccomandato o posta elettronica o comunicazione scritta consegnata a mano almeno 7 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti  le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico: elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca; elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca; nomina il Tesoriere e il Segretario; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea; propone all’Assemblea il programma annuale di attività; presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso; conferisce procure generali e speciali; propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine all’esclusione dei soci come da Art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Presidente

Art. 23. Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri eletti dall’Assemblea. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura  generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Presidente Onorario

Art. 24. carica destinata al Sindaco pro-tempore del Comune di Muggia che avrà facoltà di nominare o revocare un membro del Consiglio Direttivo.

Vicepresidente

Art. 25. Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri eletti dall’Assemblea. Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento e ne svolge tutte le mansioni.

Tesoriere

Art. 26. Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri eletti dall’Assemblea. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso  e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Segretario

Art. 27. Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri eletti dall’Assemblea. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Cura l’archivio dell’Associazione.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art.28. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da due membri nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 29. Il Collegio dei Revisori, annualmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Probiviri

Art. 30. Il collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione. E’ composto da tre componenti che rimangono in carica a vita, salvo dimissioni. Inizialmente ognuno dei membri rappresenta una delle Associazioni che si sono adoperate fattivamente per la costituzione dell’Orchestra. I componenti sono il Sig. Adelio Sfetez in rappresentanza dell’Associazione Folkloristica “Ongia”, il Sig. Paolo Furlani in rappresentanza della Banda “Bulli e Pupe” ed il Sig. Cristiano Velicogna in rappresentanza della Accademia Regionale di Strumenti a Fiato “Serenade Ensamble”. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti. Il Collegio dei Probiviri decide, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile; Inoltre il Collegio fornisce parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio nei casi previsti dall’art. 10. In caso di morte o dimissioni di uno dei membri la sua sostituzione avverrà con elezione durante la prima Assemblea.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni  anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o  il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Art. 32. Le entrate dell’Associazione sono costituite da: quote associative e contributi di simpatizzanti; contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni e lasciti testamentari; entrate  derivanti da prestazioni di servizi  convenzionati; proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da: beni mobili; azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 35. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di  utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 36. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative  in materia.

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